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VAI AI PREFERITILe neo mamme devono e possono accedere a diversi benefici, permessi e congedi
Le normative sul lavoro attualmente in vigore prevedono, per le mamme lavoratrici in attesa, un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, un tempo denominato "congedo di maternità". Il periodo totale di astensione dal lavoro è pari a cinque mesi. Secondo le norme attuali è possibile usufruire di questo congedo secondo due modalità diverse: la lavoratrice può assentarsi due mesi prima della data presunta del parto e tornare al lavoro tre mesi dopo il parto; in alternativa, può assentarsi un mese prima della data del parto per poi rientrare in servizio quattro mesi dopo la nascita del figlio. A differenza del congedo parentale, che è una opzione facoltativa di astensione dal lavoro, nel periodo del congedo di maternità la lavoratrice dipendente è obbligata in modo tassativo ad astenersi dal lavoro. L'astensione dovrà perdurare anche nell'eventuale periodo che intercorre tra la data presunta del parto ed il parto stesso; nel caso in cui il parto avvenga in anticipo rispetto alla data presunta, il periodo compreso tra il giorno effettivo del parto e la data presunta vengono conteggiati nel periodo di congedo successivo al parto. Relativamente agli adempimenti burocratici, la lavoratrice in gravidanza dovrà presentare prima dell'inizio del periodo di congedo, e comunque entro il settimo mese di gestazione, il modulo di richiesta, allegando la certificazione medica attestante il mese di gestazione e la data presunta del parto. La modulistica dovrà essere presentata sia al datore di lavoro, sia all'INPS. Dopo il parto, ma non oltre trenta giorni, la madre lavoratrice dovrà inviare, sia al datore di lavoro che all'INPS, il certificato di nascita o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva che attesta la nascita del bambino. Per poter accedere alle agevolazioni fiscali previste per i figli a carico e, nel caso in cui siano soddisfatti determinati requisiti di reddito, per l'eventuale erogazione degli assegni familiari, dovrà essere recapitata presso l'Ufficio del Personale del datore di lavoro una lettera dove si dichiara l'avvenuta nascita. Durante il periodo di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto ad una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione. Anche le lavoratrici che hanno adottato o ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni possono usufruire del congedo di maternità durante i primi tre mesi successivi alla data di effettivo ingresso in famiglia del minore.